Negoziazione Paritetica

La conciliazione paritetica rappresenta un originale strumento per la risoluzione delle controversie, sviluppatosi nel nostro Paese sin dalla metà dagli anni ottanta: ad essa fa riferimento l’art. 2 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, rinominandola “negoziazione paritetica”, figura totalmente estranea alla mediazione disciplinata dallo stesso decreto.

Si tratta, infatti, di un procedimento di composizione negoziata dei conflitti affidato a due negoziatori in rappresentanza delle parti, che di regola non sono presenti.

In questa fase economica e sociale di profonda crisi che il nostro Paese attraversa e che senza alcun dubbio accentua la problematica del disagio abitativo, Federcasa, l’associazione nazionale degli Enti Gestori di Erp, a cui lo Iacp di Foggia aderisce, si è proposto, tra l’altro, l’obiettivo della semplificazione delle procedure per la soluzione di eventuali controversie.

Federcasa, Sunia, Sicet e Uniat hanno stipulato un Protocollo d’Intesa in merito alle procedure conciliative e hanno sottoscritto il consequenziale regolamento, che ha istituito una Commissione di negazione paritetica e di conciliazione con il compito di dirimere le controversie sugli aspetti contrattuali che regolano il rapporto tra assegnatario e locatore.

La Commissione potrà essere utilizzata per la risoluzione delle controversie tra l’Istituto e l’utente o i gruppi di utenti, aventi ad oggetto materie inerenti:

  • il contratto di locazione dell’alloggio e delle sue pertinenze;
  • il canone e le spese accessorie;
  • le modalità di godimento dei beni e servizi comuni;
  • il rispetto della carta dei servizi e del regolamento di fabbricato;
  • la qualità dello standard abitativo, la sicurezza degli alloggi, degli impianti e dei complessi immobiliari;
  • le procedure di alienazione, di successione e voltura dei contratti;
  • per ogni altro aspetto che attenga al rapporto, rispetto al quale, l’utente o il gruppo di utenti lamentino la violazione di un diritto o di un interesse giuridicamente rilevante.

Coloro che intendano presentare una domanda di conciliazione dovranno farla precedere, in via preliminare, da un reclamo scritto indirizzato all'Agenzia, presentato anche a cura delle organizzazioni sindacali, e solo qualora la risposta ricevuta sia ritenuta insoddisfacente si potrà richiedere la convocazione della commissione.